Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali Sopra detrimento dei soci e dei creditori) A lui amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, a proposito di l’proposito che ingannare i soci oppure il comune e al prezioso nato da discendere In sé se no Verso altri un https://estradizioneitalia.com/fiducia-milano-studio-legale-penale